Il termine "popolo" è un termine monarchico ed è il retaggio del regime monarchico inserito nella Costituzione Democratica. Deriva dal concetto di "popolo di Dio", un concetto di uomo ridotto a proprietà che nella sostanza la Costituzione condanna.
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06 marzo 2022
cronache della religione pagana

Claudio Simeoni

Cronache mese di marzo 2022

 

06 marzo 2022

Riflessione sulla Costituzione: articolo 8 - Secondo comma

Il secondo comma dell'articolo 8 della Costituzione recita:

2) Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

Nel secondo comma si parla di persone organizzate in un'associazione collettiva per fini religiosi. Chi dissente dall'ideologia religiosa della chiesa cattolica, pertanto sia "sette" cristiane, che altre religioni monoteiste o politeiste o, ancora gruppi religiosi che praticano religioni antagoniste a quelle indicate (vedi i satanisti ad es.) hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti purché tali statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

In sostanza, per estremizzare, puoi adorare Satana, ma non puoi avere il diritto statutario di ammazzare qualcuno.

Quando questo articolo fu scritto per la Costituzione non fu discusso su che cos'era una religione.

Si dava tanto per scontato che una religione fosse come i cristiani, gli islamici, i buddisti, gli ebrei ecc. che non ci si pose il problema su che cosa fosse una religione.

Nel 1945-48 uscendo dall'ideologia cattolico-fascista dominava il concetto di religione come definito da Durkheim nella filosofia positivista. La religione era intesa come un complesso di regole e norme morali che sottomettevano l'uomo ad un'entità superiore.

Una religione era intesa come un modo per sottomettere l'uomo.

Questa idea è passata dal positivismo nazi-fascista a condizionare le scelte sociali e democratiche nei comportamenti degli individui che, per non essere costretti ad una morale, non avevano altra scelta che allontanarsi e negare il ruolo positivo sociale della religione.

Per contro, questa idea di religione, permise alla chiesa cattolica e alle altre religioni cristiane ed ebrea il diritto all'impunità nello stupro dei bambini che venivano considerati oggetti di possesso delle religioni e non soggetti di diritto Costituzionale.

Fu solo negli ultimi trenta anni e dopo sentenze che il concetto di religione è stato modificato. Alla prima interpretazione si aggiunse una seconda interpretazione: "Il rapporto, variamente identificabile in regole di vita, sentimenti e manifestazioni di omaggio, venerazione e adorazione, che lega l'uomo a quanto egli ritiene sacro o divino".

Si è spostata l'attenzione dall'Entità superiore che determina l'azione dell'uomo; all'uomo che, individuando il divino decide della propria morale, etica e del proprio essere nel mondo. Non è più il "Dio" che si impone all'uomo, ma è l'uomo che definisce ciò che egli ritiene essere sacro nel mondo in cui vive.

Dunque, per la nostra Costituzione: la mia religione è ciò che io voglio sia la mia religione.

Questo determina il passaggio fra una visione ottocentesca della religione, ad una visione attuale del concetto di religione.

Nel prossimo parlerò del comma 3 dell'articolo 8

 

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Claudio Simeoni

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Apprendista Stregone

Guardiano dell'Anticristo

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